ConvenzioneParte III

Art. XIV

Ratifica, accettazione o approvazione.

In vigore dal 29 giu 1982
ARTICOLO XIV. (Ratifica, accettazione o approvazione). La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione di ciascun governo firmatario, conformemente alle rispettive procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America non oltre il 30 giugno 1980, restando tuttavia inteso che il Comitato istituito in virtù della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1971, successivamente prorogata, o il Comitato istituito in virtù della presente Convenzione può accordare una o più proroghe del termine a ogni firmatario che non abbia depositato entro tale data il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-06-08;354#art-c-xiv

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo