Convenzione›Parte III
Art. XVII
Entrata in vigore.
In vigore dal 29 giu 1982
ARTICOLO XVII.
(Entrata in vigore).
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il 1 luglio 1980 a condizione che, entro il 30 giugno 1980, i governi di cui all'articolo III, paragrafo 3, abbiano depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria e che sia in vigore il Protocollo del 1979, recante quinta proroga della Convenzione sul commercio del grano del 1971, o una nuova Convenzione sul commercio del grano sostitutiva di quest'ultima.
2. Se la presente Convenzione non entra in vigore conformemente al disposto del paragrafo 1 del presente articolo, i governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione ovvero dichiarazioni di applicazione provvisoria potranno decidere di comune accordo che essa entrerà in vigore tra i governi stessi, a condizione che sia in vigore il Protocollo del 1979, recante quinta proroga della Convenzione sul commercio del grano del 1971, o una nuova Convenzione sul commercio del grano sostitutiva di quest'ultima, oppure potranno prendere qualsiasi altra misura che, a loro parere, la situazione richieda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-08;354#art-c-xvii