Art. 2
In vigore dal 29 giu 1982
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XVII della convenzione stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-08;354#art-rd-2