Art. 4
In vigore dal 29 giu 1982
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 13 miliardi, si provvede con le disponibilità del capitolo 4532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 giugno 1982
PERTINI
SPADOLINI - COLOMBO - DARIDA - LA MALFA - FORMICA - ANDREATTA - BARTOLOMEI - CAPRIA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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