ConvenzioneParte II

Art. X

Disposizioni amministrative.

In vigore dal 29 giu 1982
ARTICOLO X. (Disposizioni amministrative). Il Comitato, per i compiti amministrativi di cui può chiedere l'esecuzione, in particolare per la riproduzione e la distribuzione della documentazione e dei rapporti, si avvale dei servizi del Segretariato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-06-08;354#art-c-x

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo