Convenzione›Parte II
Art. X
Disposizioni amministrative.
In vigore dal 29 giu 1982
ARTICOLO X.
(Disposizioni amministrative).
Il Comitato, per i compiti amministrativi di cui può chiedere l'esecuzione, in particolare per la riproduzione e la distribuzione della documentazione e dei rapporti, si avvale dei servizi del Segretariato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-08;354#art-c-x