Convenzione›Parte II
Art. V
Comitato per l'aiuto alimentare.
In vigore dal 29 giu 1982
ARTICOLO V.
(Comitato per l'aiuto alimentare).
È istituito un Comitato per l'aiuto alimentare, composto di tutte le parti contraenti della presente Convenzione. Il Comitato designa un presidente e un vicepresidente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-06-08;354#art-c-v