Convenzione›Parte II
Art. III
Aiuto alimentare internazionale.
In vigore dal 29 giu 1982
ARTICOLO III.
(Aiuto alimentare internazionale).
1. I membri aderenti alla presente Convenzione hanno concordemente deciso di fornire ai paesi in via di sviluppo, a titolo di aiuto alimentare, cereali ai sensi dell'articolo II, paragrafo 1, lettera e), idonei al consumo umano e di tipo e qualità accettabili, oppure il loro equivalente in danaro, per gli importi annui minimi precisati al paragrafo 3.
2. I membri forniscono il loro contributo ed i paesi beneficiari valutano le proprie necessità sulla base di una pianificazione preventiva, la quale deve essere attuata tenendo presente, per quanto possibile, che i paesi beneficiari, per poter elaborare i loro programmi di sviluppo, devono conoscere l'entità probabile di assistenza alimentare che riceveranno ogni anno finché resterà in vigore la presente Convenzione. I membri dovrebbero inoltre, nella misura del possibile, indicare l'importo dei contributi che intendono versare sotto forma di doni.
3. Il contributo minimo che deve essere fornito annualmente dai singoli membri per il conseguimento dell'obiettivo enunciato all' è il seguente:
Membri Tonnellate
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Argentina.................. 35.000
Australia.................. 400.000
Austria................... 20.000
Canada.................... 600.000
CEE e singoli Stati membri.......... 1.650.000
USA..................... 4.470.000
Finlandia.................. 20.000
Giappone................... 300.000
Norvegia................... 30.000
Svezia.................... 40.000
Svizzera................... 27.000
4. Per l'applicazione della presente Convenzione, ogni membro che avrà aderito alla medesima conformemente al paragrafo 2 dell'articolo XVI sarà da considerarsi indicato al paragrafo 3 del presente articolo, unitamente al contributo minimo che sarà stato per esso stabilito a norma delle corrispondenti disposizioni del suddetto articolo XVI.
5. Se il contributo di un membro viene versato integralmente o parzialmente in danaro, la quantità fissata per tale membro o la parte di detta quantità non corrisposta in cereali viene valutata ai prezzi del frumento praticati sul mercato. Ai fini dell'applicazione per presente paragrafo, il Comitato calcola ogni anno il prezzo praticato sul mercato per l'anno successivo, basandosi sul prezzo mensile medio del frumento rilevato per l'anno civile precedente. Il Comitato stabilirà nel regolamento interno le modalità di rilevamento del prezzo mensile medio del frumento. Per calcolare il prezzo praticato sul mercato, il Comitato terrà conto di tutti i rialzi o ribassi più rilevanti del prezzo annuo medio.
6. Il Comitato stabilirà nel regolamento interno le modalità secondo cui dovrà essere valutato il contributo di un membro, impegnato o spedito in cereali diversi dal frumento; in sede di valutazione, si dovrà tener conto, se del caso, del tenore in cereali dei prodotti in questione e del valore commerciale del cereale di cui trattasi rispetto al frumento.
7. L'aiuto alimentare oggetto della presente Convenzione può essere fornito sotto una delle forme seguenti:
a) dono di cereali, oppure dono in danaro da utilizzare per l'acquisto di cereali a vantaggio del paese beneficiario;
b) vendita al paese beneficiario, contro una somma di danaro non trasferibile nè convertibile in valuta o in merci e servizi atti ad essere utilizzati dal membro donatore;
c) vendita a credito, contro pagamento a rate ragionevoli ripartite su 20 anni o più, con un saggio d'interesse inferiore ai tassi commerciali in vigore sui mercati mondiali;
fermo restando che detto aiuto alimentare deve essere erogato per quanto possibile sotto forma di doni, in particolare quando i beneficiari siano paesi fortemente sottosviluppati o paesi a basso reddito pro capite od altri paesi in fase di sviluppo colpiti da gravi difficoltà economiche.
8. Gli acquisti di cereali di cui al paragrafo 7, lettera a), saranno effettuati prevalentemente presso i membri aderenti alla presente Convenzione ed alla vigente Convenzione sul commercio del grano, dando la preferenza ai membri in via di sviluppo aderenti alle due Convenzioni, onde promuoverne le esportazioni o le attività di trasformazione. In sede di acquisto di cereali, si dovrà quindi seguire il criterio generale di effettuare la maggior parte degli acquisti nei paesi in via di sviluppo, dando la priorità ai membri in via di sviluppo della presente Convenzione. Tali disposizioni non impediscono l'acquisto di cereali presso un paese in fase di sviluppo non aderente alle Convenzioni sopra citate. In tutti gli acquisti oggetto del presente paragrafo, si dovrà tener particolarmente conto della qualità, dei vantaggi in materia di prezzi cif, delle possibilità di consegna rapida ai paesi beneficiari, nonché delle necessità specifiche di questi ultimi. I contributi in danaro non dovranno, di norma, essere utilizzati per acquistare da un paese un cereale dello stesso tipo ricevuto da tale paese nello stesso anno - o nell'anno precedente, ove la quantità di cereali ottenuta non sia ancora esaurita - a titolo di aiuto alimentare bilaterale o multilaterale.
9. Le operazioni di aiuto avviate conformemente ai paragrafi 7 e 8 devono essere realizzate compatibilmente con le preoccupazioni espresse nei Principi e nelle direttive della FAO in materia di smaltimento delle eccedenze.
10. I membri applicano ai contributi in cereali il regime fob.
11. I costi di trasporto fuori regime fob, qualora siano a carico dei donatori, sono considerati contributi in danaro ai sensi della presente Convenzione, concessi in supplemento ai contributi annui minimi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
12. I membri possono designare uno o più paesi beneficiari dei contributi da essi versati ai sensi della presente Convenzione.
13. I membri possono accordare i loro contributi su base bilaterale o tramite un'organizzazione internazionale. Essi dovranno tuttavia prendere in attenta considerazione l'opportunità e il vantaggio di far pervenire una proporzione maggiore del loro contributo attraverso circuiti multilaterali - in particolare il Programma alimentare mondiale - e dovranno conformarsi, in linea di massima, alle direttive e ai criteri approvati dal Comitato "Politiche e programmi di aiuto alimentare" del Programma alimentare mondiale.
14. Se, nel corso di un anno, un membro non è in grado di adempiere gli obblighi assunti in virtù della presente Convenzione, esso dovrà, l'anno successivo, maggiorare i propri impegni o le proprie spedizioni, secondo il caso, della parte rimasta inadempiuta l'anno precedente.
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In circostanze eccezionali potrà essere concessa una dispensa, comunque non superiore al 10 per cento.
Per le vendite a credito, può essere previsto il versamento, all'atto della fornitura del cereale, di una frazione non superiore al 15 per cento del totale.
Storico versioni
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