ConvenzioneParte I

Art. I

Finalita.

In vigore dal 29 giu 1982
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE del 1980 relativa all'aiuto alimentare ARTICOLO I. (Finalita). La presente Convenzione si propone come finalità l'attuazione concreta, grazie a uno sforzo collettivo della comunità internazionale, dell'obiettivo stabilito dalla Conferenza mondiale dell'alimentazione, consistente nella fornitura annuale ai paesi in via di sviluppo - secondo le modalità indicate nella presente Convenzione - di un aiuto alimentare pari ad almeno 10 milioni di t di frumento ed altri cereali idonei al consumo umano.
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urn:nir:stato:legge:1982-06-08;354#art-c-i

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