Convenzione›Parte I
Art. I
Finalita.
In vigore dal 29 giu 1982
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
CONVENZIONE del 1980 relativa all'aiuto alimentare
ARTICOLO I.
(Finalita).
La presente Convenzione si propone come finalità l'attuazione concreta, grazie a uno sforzo collettivo della comunità internazionale, dell'obiettivo stabilito dalla Conferenza mondiale dell'alimentazione, consistente nella fornitura annuale ai paesi in via di sviluppo - secondo le modalità indicate nella presente Convenzione - di un aiuto alimentare pari ad almeno 10 milioni di t di frumento ed altri cereali idonei al consumo umano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-08;354#art-c-i