Art. V · Comitato per l'aiuto alimentare.
ConvenzioneParte II

Art. V

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Comitato per l'aiuto alimentare.

In vigore dal 29 giu 1982
ARTICOLO V. (Comitato per l'aiuto alimentare). È istituito un Comitato per l'aiuto alimentare, composto di tutte le parti contraenti della presente Convenzione. Il Comitato designa un presidente e un vicepresidente.
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