Convenzione›Parte II
Art. XI
11 / 20Inosservanza degli impegni e contenzioso.
In vigore dal 29 giu 1982
ARTICOLO XI.
(Inosservanza degli impegni e contenzioso).
In caso di controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione o di inosservanza degli obblighi contratti in virtù della stessa, il Comitato si riunisce per decidere le misure da adottare.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-08;354#art-c-xi