Convenzione›Parte PRIMA
Art. 7
In vigore dal 11 giu 1982
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Le Autorità competenti dei due Paesi possono stabilire di comune accordo, nell'interesse delle persone che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione, altre eccezioni alle disposizioni dell' per quanto riguarda la legislazione applicabile. Esse potranno altresì convenire di sospendere l'applicazione delle eccezioni previste dall' o di modificarle o di completarle in casi particolari o per determinate categorie di persone.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-27;288#art-c-7