Convenzione›Parte PRIMA
Art. 3
In vigore dal 11 giu 1982
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1. Nell'applicazione della legislazione di uno dei due Paesi secondo l', se non è altrimenti disposto dalla presente Convenzione, le seguenti persone residenti nel territorio di un Paese sono equiparate ai cittadini di tale Paese:
a) i cittadini dell'altro Paese;
b) i profughi ai sensi dell' della Convenzione relativa allo statuto dei profughi firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 ed ai sensi dell' del Protocollo Aggiuntivo firmato a New York il 31 gennaio 1967;
c) gli apolidi ai sensi dell' della Convenzione relativa allo statuto degli apolidi, firmata a New York il 28 settembre 1954;
d) le persone aventi diritto da un cittadino di uno dei due Paesi oppure da un profugo o da un apolide ai sensi del presente articolo.
2. Ai fini della erogazione della pensione sociale prevista dalla legislazione italiana per i cittadini sprovvisti di reddito i cittadini svedesi residenti in Italia sono equiparati ai cittadini italiani, a condizione che abbiano risieduto in Italia nei cinque anni immediatamente precedenti la data di concessione della pensione.
Storico versioni
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