ConvenzioneParte PRIMA

Art. 5

In vigore dal 11 giu 1982
. Ai criteri enunciati all' sono stabilite le seguenti eccezioni: a) le persone dipendenti da un'impresa che ha la sua sede in uno dei due Paesi inviate dalla stessa impresa nell'altro Paese, continuano ad essere sottoposte alla legislazione del primo Paese durante i primi ventiquattro mesi di permanenza nell'altro Paese come se fossero residenti nel primo Paese; b) l'equipaggio di una nave e le altre persone occupate a bordo di una nave, sono sottoposte alla legislazione del Paese del quale la nave batte bandiera come se queste persone fossero residenti in tale Paese; tuttavia le persone occupate per conto di detta nave per i lavori di carico e scarico, di riparazioni a bordo o sorveglianza mentre essa si trova in un porto dell'altro Paese, sono sottoposte alla legislazione del Paese al quale appartiene il porto; c) il personale viaggiante addetto a imprese di trasporto ferroviario o stradale o aereo, che svolga la sua attività in entrambi i Paesi, è sottoposto alla legislazione del Paese ove ha sede l'impresa come se queste persone fossero residenti in tale Paese; tuttavia, qualora detto personale risiede nell'altro Paese, esso e sottoposto alla legislazione di tale Paese.
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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;288#art-c-5

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