Convenzione›Parte PRIMA
Art. 1
In vigore dal 11 giu 1982
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL REGNO DI SVEZIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE
La Repubblica italiana ed il Regno di Svezia, animati dal desiderio di migliorare i rapporti tra i due Paesi nel campo della sicurezza sociale, hanno convenuto di concludere una nuova Convenzione in materia ed hanno, quindi, concordato le disposizioni seguenti:
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1. La presente Convenzione si applica:
- alla legislazione italiana concernente:
a) l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
b) l'assicurazione obbligatoria contro le malattie (compresa la tubercolosi) e per la maternità;
c) gli assegni familiari;
d) l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
e) l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;
f) i regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie in quanto concernono i rischi coperti dalle legislazioni enumerate nelle lettere precedenti;
- alla legislazione svedese concernente:
a) l'assicurazione per la malattia e l'assicurazione per i genitori;
b) la pensione base;
c) l'assicurazione per la pensione supplementare;
d) l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
e) gli assegni familiari per i figli;
f) prestazioni economiche in caso di disoccupazione.
2. La presente Convenzione si applica egualmente a tutti gli atti legislativi e regolamentari che modificheranno o completeranno le legislazioni enumerate nel paragrafo 1).
Tuttavia essa non si applica:
a) agli atti legislativi e regolamentari concernenti un nuovo ramo di sicurezza sociale, a meno che non intervenga un accordo al riguardo tra i due Paesi;
b) agli atti legislativi e regolamentari che estendano i rami esistenti a nuove categorie di beneficiari, qualora il Governo del Paese interessato notifichi una opposizione al Governo dell'altro Paese entro i tre mesi successivi alla pubblicazione ufficiale di detti atti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-27;288#art-c-1