ConvenzioneParte PRIMA

Art. 1

In vigore dal 11 giu 1982
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL REGNO DI SVEZIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE La Repubblica italiana ed il Regno di Svezia, animati dal desiderio di migliorare i rapporti tra i due Paesi nel campo della sicurezza sociale, hanno convenuto di concludere una nuova Convenzione in materia ed hanno, quindi, concordato le disposizioni seguenti: . 1. La presente Convenzione si applica: - alla legislazione italiana concernente: a) l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; b) l'assicurazione obbligatoria contro le malattie (compresa la tubercolosi) e per la maternità; c) gli assegni familiari; d) l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; e) l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria; f) i regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie in quanto concernono i rischi coperti dalle legislazioni enumerate nelle lettere precedenti; - alla legislazione svedese concernente: a) l'assicurazione per la malattia e l'assicurazione per i genitori; b) la pensione base; c) l'assicurazione per la pensione supplementare; d) l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; e) gli assegni familiari per i figli; f) prestazioni economiche in caso di disoccupazione. 2. La presente Convenzione si applica egualmente a tutti gli atti legislativi e regolamentari che modificheranno o completeranno le legislazioni enumerate nel paragrafo 1). Tuttavia essa non si applica: a) agli atti legislativi e regolamentari concernenti un nuovo ramo di sicurezza sociale, a meno che non intervenga un accordo al riguardo tra i due Paesi; b) agli atti legislativi e regolamentari che estendano i rami esistenti a nuove categorie di beneficiari, qualora il Governo del Paese interessato notifichi una opposizione al Governo dell'altro Paese entro i tre mesi successivi alla pubblicazione ufficiale di detti atti.
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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;288#art-c-1

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