Convenzione›Parte PRIMA
Art. 2
In vigore dal 11 giu 1982
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La presente Convenzione si applica, se non è altrimenti disposto, ai cittadini dei due Paesi, alle persone che sono e che sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi i Paesi ed ai loro aventi diritto.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-27;288#art-c-2