ConvenzioneParte SECONDA

Art. 9

In vigore dal 11 giu 1982
. I cittadini italiani e svedesi nonché i profughi e gli apolidi di cui all' della presente Convenzione, residenti in uno dei due Paesi e che hanno diritto alle prestazioni sanitarie di malattia, beneficiano, in caso di temporaneo soggiorno nell'altro Paese, delle prestazioni in natura se le loro condizioni di salute lo richiedono. Dette prestazioni sono erogate nei limiti e con le modalità previste dalla legislazione del Paese di temporaneo soggiorno.
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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;288#art-c-9

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