Convenzione›Parte SECONDA
Art. 12
In vigore dal 11 giu 1982
.
1. Il lavoratore che risiede o soggiorna temporaneamente nel territorio di un Paese diverso da quello competente beneficia in tale Paese delle prestazioni in denaro corrisposte dall'Istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa stessa applica.
2. L'Istituzione competente può delegare l'Istituzione del luogo di residenza o di temporaneo soggiorno a corrispondere, per proprio conto, le prestazioni anzidette. In tal caso le Istituzioni competenti provvederanno ai relativi rimborsi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-04-27;288#art-c-12