Convenzione
Art. 15
In vigore dal 11 giu 1982
.
1. Se qualcuno ha maturato periodi assicurativi nell'ambito sia dell'assicurazione svedese per la pensione supplementare sia dell'assicurazione italiana per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fine dell'acquisizione del diritto alla pensione supplementare questi periodi saranno totalizzati in quanto non si sovrappongano. A tal fine, dodici mesi di iscrizione nell'assicurazione italiana per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti sono equiparati ad un anno di calendario per cui sono accreditati punti pensionistici.
2. Per il calcolo dell'ammontare della pensione supplementare si considerano solo i periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione svedese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-04-27;288#art-c-15