ConvenzioneParte SECONDA

Art. 11

In vigore dal 11 giu 1982
. 1. I titolari di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di entrambi i Paesi, nonché i loro familiari, hanno diritto alle prestazioni in natura dall'Istituzione del luogo di residenza ed a carico di quest'ultima. 2. Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di un solo Paese nonché i suoi familiari che risiedono sul territorio dell'altro Paese, hanno diritto a ricevere le prestazioni da parte dell'Istituzione del luogo di residenza. 3. L'erogazione delle prestazioni in Italia ai titolari della sola pensione o rendita svedese, nonché ai loro familiari, è subordinata alla corresponsione, da parte degli interessati, di una quota annua pro capite che sarà determinata dalla competente Autorità italiana.
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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;288#art-c-11

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