ConvenzioneParte SECONDA

Art. 10

In vigore dal 11 giu 1982
. Le prestazioni per i familiari, residenti nel Paese diverso da quello in cui il lavoratore è occupato ed in cui ha diritto all'assistenza di malattia, sono corrisposte dall'Istituzione del luogo di residenza di detti familiari. Tali prestazioni saranno erogate in Italia contro corresponsione da parte degli interessati di una quota annua pro capite da stabilirsi dall'Autorità competente. I familiari residenti in Italia dei lavoratori italiani aventi la qualifica di emigrante ed occupati in Svezia sono esentati dal pagamento della predetta quota annua.
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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;288#art-c-10

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