Convenzione
Art. 17
In vigore dal 11 giu 1982
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Le pensioni dovute in applicazione della presente Convenzione, non possono essere ridotte o revocate per il fatto della residenza dei beneficiari in Svezia oppure in un terzo Paese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-27;288#art-c-17