Convenzione
Art. 21
In vigore dal 11 giu 1982
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1. Le prestazioni in natura e in denaro dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, comprese le maggiorazioni e gli altri benefici supplementari, sono corrisposte senza limitazione anche se gli interessati risiedono o soggiornano nell'altro Paese ovvero in un terzo Paese.
2. L'Istituzione del luogo di residenza o soggiorno nell'altro Paese corrisponde le prestazioni in natura di cui al paragrafo 1), ai sensi della propria legislazione, per conto dell'Istituzione del Paese competente con rimborso al costo effettivo delle spese.
3. L'Istituzione del luogo di residenza o soggiorno nell'altro Paese può essere incaricata dall'Istituzione del Paese competente di corrispondere le prestazioni in denaro.
4. L'Istituzione del luogo di residenza o soggiorno nell'altro Paese può essere incaricata dall'istituzione competente di procedere al controllo medico degli interessati per la determinazione del grado di inabilità lavorativa, con rimborso delle spese al costo effettivo.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-27;288#art-c-21