ConvenzioneParte TERZA

Art. 26

In vigore dal 11 giu 1982
. 1. Nell'applicazione della presente Convenzione le Autorità e gli Organismi dei due Paesi devono prestarsi reciprocamente i propri buoni uffici nella stessa misura prevista per l'applicazione della propria legislazione. 2. La corrispondenza delle Autorità e degli Organismi, nonché le richieste degli interessati possono essere redatte in lingua italiana, svedese, francese o inglese. 3. Le Rappresentanze diplomatiche e consolari possono chiedere informazioni direttamente alle Autorità e agli Organismi dell'altro Paese per salvaguardare gli interessi dei propri cittadini.
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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;288#art-c-26

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