Convenzione›Parte TERZA
Art. 26
In vigore dal 11 giu 1982
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1. Nell'applicazione della presente Convenzione le Autorità e gli Organismi dei due Paesi devono prestarsi reciprocamente i propri buoni uffici nella stessa misura prevista per l'applicazione della propria legislazione.
2. La corrispondenza delle Autorità e degli Organismi, nonché le richieste degli interessati possono essere redatte in lingua italiana, svedese, francese o inglese.
3. Le Rappresentanze diplomatiche e consolari possono chiedere informazioni direttamente alle Autorità e agli Organismi dell'altro Paese per salvaguardare gli interessi dei propri cittadini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-27;288#art-c-26