ConvenzioneParte TERZA

Art. 25

In vigore dal 11 giu 1982
. Le Autorità competenti possono concordare disposizioni per l'applicazione della presente Convenzione. In particolare, esse devono provvedere a designare i necessari Organismi di collegamento nel rispettivo Paese per agevolare l'applicazione della Convenzione stessa.
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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;288#art-c-25

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