Convenzione

Art. 24

In vigore dal 11 giu 1982
. 1. Per beneficiare delle prestazioni in caso di disoccupazione in Italia o in Svezia, una persona ha diritto a che sia tenuto conto, nella misura necessaria, dei periodi di occupazione o di assicurazione contro la disoccupazione compiuti nei due Paesi. 2. Per l'applicazione del paragrafo 1) è necessario che il richiedente abbia svolto attività lavorativa nel Paese in base alla cui legislazione egli chiede le prestazioni, per almeno quattro settimane, durante gli ultimi dodici mesi prima della domanda. Se l'attività è cessata, non per colpa del lavoratore, prima dello scadere delle quattro settimane, trova del pari applicazione il paragrafo 1) qualora la durata del rapporto di lavoro sia stata originariamente prevista per un periodo più lungo. 3. Dal periodo indennizzabile secondo la legislazione di uno dei due Paesi, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 1), si detrae il periodo per il quale un organismo assicuratore dell'altro Paese ha erogato prestazioni al disoccupato durante gli ultimi dodici mesi prima della presentazione della domanda.
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