Convenzione
Art. 23
In vigore dal 11 giu 1982
.
1. Il cittadino svedese in Italia ha diritto agli assegni familiari per i familiari a carico che risiedono in Italia alle stesse condizioni e nella stessa misura previste dalla legislazione italiana per i cittadini italiani.
2. Gli assegni familiari per i figli sono erogati, in base alla legislazione svedese, a coloro che non siano cittadini svedesi e siano residenti in Svezia, a condizione che i figli o uno dei genitori si trovi in Svezia da almeno sei mesi oppure il minore sia educato da qualcuno che sia residente e registrato anagraficamente in Svezia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-27;288#art-c-23