Convenzione

Art. 22

In vigore dal 11 giu 1982
. 1. Per la determinazione del diritto alle prestazioni o del grado di incapacità lavorativa, secondo la legislazione di uno dei due Paesi, si tiene anche conto degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, anteriormente verificatisi, per i quali è applicabile la legislazione dell'altro Paese. 2. Qualora una malattia professionale si manifesti dopo un lavoro comportante il rischio specifico e svolto in entrambi i Paesi, le prestazioni sono corrisposte dalla Istituzione del Paese dove ultimamente si è svolto detto lavoro. 3. Nel caso in cui una malattia professionale sia stata indennizzata dall'Istituzione di uno dei due Paesi, detta Istituzione rimane obbligata per la concessione di ulteriori prestazioni anche se la malattia professionale si aggravi nell'altro Paese, salvo che l'aggravamento non sia causato da lavoro svolto in questo Paese e comportante il rischio specifico.
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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;288#art-c-22

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