Convenzione›Parte TERZA
Art. 28
In vigore dal 11 giu 1982
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Le Autorità competenti dei due Paesi devono tenersi regolarmente informate dei provvedimenti adottati nel proprio Paese per l'applicazione della Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-27;288#art-c-28