Convenzione›Parte TERZA
Art. 33
In vigore dal 11 giu 1982
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1. Le Autorità competenti dei due Paesi risolveranno, di comune accordo, ogni divergenza che sorgerà nell'applicazione della presente Convenzione.
2. Ove per tale via non si arrivi ad una soluzione, la controversia sarà decisa mediante una procedura arbitrale regolata da un accordo fra le Autorità competenti dei due Paesi. L'organo arbitrale decide la controversia secondo i principi fondamentali e lo spirito della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-27;288#art-c-33