Convenzione›Parte TERZA
Art. 36
In vigore dal 11 giu 1982
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1. La presente Convenzione si applica anche agli eventi verificatisi antecedentemente alla sua entrata in vigore. La Convenzione non dà comunque nessun diritto ad erogazione di prestazioni per periodi precedenti la sua entrata in vigore. Per l'accertamento del diritto alle prestazioni sono però presi in considerazione i periodi assicurativi o di residenza anteriori all'entrata in vigore della Convenzione.
2. La prestazione che non sia stata concessa a causa della nazionalità del richiedente o che sia stata revocata a seguito del trasferimento di questi nell'altro Paese, dovrà essere concessa o ripristinata, a domanda, con effetto dall'entrata in vigore della Convenzione.
3. A richiesta dell'interessato, la prestazione concessa anteriormente all'entrata in vigore della presente Convenzione; sarà ricalcolata in base alle disposizioni di quest'ultima. Tale nuovo calcolo - che potrà essere effettuato anche d'ufficio - non dovrà in ogni caso comportare una riduzione dell'ammontare della prestazione in atto.
4. Le disposizioni delle legislazioni dei due Paesi in materia di prescrizione e decadenza dai diritti alle prestazioni non saranno opponibili all'interessato, per i diritti che intende far valere ai sensi dei paragrafi da 1 a 3, a condizione che questi ne faccia.
Domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
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