ConvenzioneParte TERZA

Art. 39

In vigore dal 11 giu 1982
. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scambio delle ratifiche. IN FEDE di che i sottoscritti hanno munito la presente Convenzione delle loro firme. FATTO a Stoccolma il 25 settembre 1979 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e svedese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per la Repubblica italiana Per il Regno di Svezia GIORGIO SANTUZ CARL-GEORGE CRAFOORD Sottosegretario Segretario Generale Aggiunto Ministero affari esteri Ministero esteri Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO
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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;288#art-c-39

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