Convenzione›Parte TERZA
Art. 39
In vigore dal 11 giu 1982
.
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.
La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scambio delle ratifiche.
IN FEDE di che i sottoscritti hanno munito la presente Convenzione delle loro firme.
FATTO a Stoccolma il 25 settembre 1979 in duplice esemplare,
ciascuno in lingua italiana e svedese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per la Repubblica italiana Per il Regno di Svezia
GIORGIO SANTUZ CARL-GEORGE CRAFOORD
Sottosegretario Segretario Generale Aggiunto Ministero affari esteri Ministero esteri
Visto, il Ministro degli affari esteri
COLOMBO
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