ConvenzioneParte TERZA

Art. 37

In vigore dal 11 giu 1982
. 1. La presente Convenzione ha durata illimitata. Essa potrà essere denunciata da ciascuno dei due Paesi. La denuncia dovrà essere comunicata non oltre i tre mesi anteriori alla fine dell'anno solare in corso. In tal caso la Convenzione cesserà di avere vigore con effetto dal primo giorno dell'anno successivo. 2. In caso di denuncia della presente Convenzione le sue disposizioni continueranno a disciplinare i diritti acquisiti, relativamente ai quali non potranno trovare applicazione le eventuali disposizioni limitative delle legislazioni dei due Paesi. I diritti in corso di acquisizione in base alle disposizioni della presente Convenzione saranno disciplinati mediante accordo tra le Parti.
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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;288#art-c-37

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