Convenzione›Parte TERZA
Art. 30
In vigore dal 11 giu 1982
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1. Le istanze e i ricorsi ed altri atti che gli interessati devono presentare, entro un termine stabilito, ad un'Autorità o ad un ente competente di uno dei due Paesi, sono considerati ricevibili se sono presentati, entro lo stesso termine, a una Autorità o ad un ente corrispondente dell'altro Paese. In tal caso, questa Autorità o ente deve, senza ritardo, trasmettere dette istanze o ricorsi all'Autorità o all'ente competente del primo Paese.
2. Una domanda di prestazione presentata secondo la legislazione di uno dei due Paesi deve essere considerata come domanda per ottenere la corrispondente prestazione in base alla legislazione dell'altro Paese. Questa disposizione non si applica per le domande di pensione di vecchiaia quando l'interessato dichiara che la domanda è intesa ad ottenere la pensione soltanto da parte del primo Paese.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-27;288#art-c-30