Convenzione 138›Parte VI
Art. 8
In vigore dal 14 mag 1981
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1. Dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, l'autorità competente potrà autorizzare, in deroga al divieto di impiego o di lavoro di cui all' della presente Convenzione, in casi individuali, la partecipazione ad attività quali gli spettacoli artistici.
2. Le autorizzazioni così concesse dovranno limitare la durata, in ore, dell'impiego o del lavoro autorizzati e fissarne le condizioni.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-8-9