Convenzione 138Parte VI

Art. 6

In vigore dal 14 mag 1981
. La presente Convenzione non si applica nè al lavoro effettuato da bambini o da adolescenti in istituti scolastici, in scuole professionali o tecniche o in altri istituti di formazione professionale, nè al lavoro effettuato da ragazzi di almeno quattordici anni in aziende qualora tale lavoro venga compiuto conformemente alle condizioni prescritte dalle autorità competenti previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, e faccia parte integrante: a) o di un insegnamento o di una formazione professionale la cui responsabilità spetti in primo luogo ad una scuola o ad un istituto di formazione professionale; b) o di un programma di formazione professionale approvato dall'autorità competente ed eseguito principalmente e interamente in una azienda; c) o di un programma di orientamento professionale destinato a facilitare la scelta di una professione o di un tipo di formazione professionale.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-6-9

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