Convenzione 138›Parte VI
Art. 9
In vigore dal 14 mag 1981
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1. L'autorità competente dovrà adottare tutte le disposizioni necessarie, ivi comprese le sanzioni adeguate, al fine di assicurare l'applicazione effettiva delle disposizioni della presente Convenzione.
2. La legislazione nazionale o l'autorità competente dovrà specificare le persone tenute a rispettare le disposizioni che danno effetto alla Convenzione.
3. La legislazione nazionale o l'autorità competente dovrà prescrivere i registri e gli altri documenti che il datore di lavoro dovrà avere e tenere a disposizione; detti registri e documenti dovranno indicare il nome e l'età o la data di nascita, debitamente attestati, ove possibile, delle persone da lui assunte o che lavorano per lui e di età inferiore ai diciotto anni.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-9-9