Convenzione 138›Parte VI
Art. 7
In vigore dal 14 mag 1981
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1. La legislazione nazionale potrà autorizzare l'impiego in lavori leggeri di giovani di età dai tredici ai quindici anni o l'esecuzione, da parte di detti giovani, di tali lavori a condizione che:
a) non danneggino la loro salute o il loro sviluppo;
b) non siano di natura tale da pregiudicare la loro frequenza scolastica, la loro partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale approvati dall'autorità competente o la loro attitudine a beneficiare dell'istruzione ricevuta.
2. La legislazione nazionale potrà altresì, con riserva delle condizioni previste al comma a) e b) del precedente paragrafo 1, autorizzare l'impiego o il lavoro di giovani di almeno quindici anni che non hanno ancora terminato la scuola dell'obbligo.
3. L'autorità competente determinerà le attività nelle quali l'impiego o il lavoro potranno essere autorizzati in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fisserà la durata, in ore, e le condizioni di impiego o di lavoro in questione.
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, un membro che si è avvalso delle disposizioni del paragrafo 4 dell' può, fintanto che se ne avvale, sostituire i limiti di età di tredici e quindici anni di cui al paragrafo I con dodici e quattordici anni, e il limite di età di quindici anni di cui al paragrafo 2 del presente articolo con quattordici anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-7-9