Convenzione 138›Parte VI
Art. 5
In vigore dal 14 mag 1981
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1. Ciascun membro la cui economia e i cui servizi amministrativi non abbiano raggiunto uno sviluppo sufficiente potrà, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, limitare, in un primo tempo, il campo di applicazione della presente Convenzione.
2. Ciascun membro che si avvale del paragrafo I del presente articolo dovrà specificare, in una dichiarazione allegata alla sua ratifica, i settori di attività economica o i tipi di imprese ai quali verranno applicate le disposizioni della presente Convenzione.
3. Il campo di applicazione della presente Convenzione dovrà comprendere almeno: le industrie estrattive; le industrie manifatturiere; l'edilizia ed i lavori pubblici; l'elettricità, il gas e l'acqua; i servizi sanitari; i trasporti, magazzini e comunicazioni; le piantagioni e le altre aziende agricole sfruttate soprattutto per scopi commerciali; sono escluse le aziende familiari o di piccole dimensioni che producono per il mercato locale e non impiegano regolarmente lavoratori salariati.
4. Ciascun membro che ha limitato il campo di applicazione della Convenzione in virtù del presente articolo:
a) dovrà indicare, nei rapporti che deve presentare ai sensi dell' della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, la situazione generale dell'impiego o del lavoro degli adolescenti e dei bambini nei settori di attività che sono esclusi dal campo d'applicazione della presente Convenzione, nonché i progressi realizzati in vista di una più ampia applicazione delle disposizioni della Convenzione;
b) potrà, in qualunque momento, estendere il campo di applicazione della Convenzione con una dichiarazione indirizzata al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro.
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