Convenzione 138›Parte VI
Art. 3
In vigore dal 14 mag 1981
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1. L'età minima per l'assunzione a qualunque tipo di impiego o di lavoro che, per la sua natura o per le condizioni nelle quali viene esercitato, può compromettere la salute, la sicurezza o la moralità degli adolescenti non dovrà essere inferiore ai diciotto anni.
2. I tipi di impiego o di lavoro previsti al precedente paragrafo 1 saranno determinati dalla legislazione interna o dall'autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono.
3. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo 1, la legislazione nazionale o l'autorità competente potrà, dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, autorizzare l'impiego o il lavoro di adolescenti dall'età di sedici anni a condizione che la loro salute, la loro sicurezza e la loro moralità siano pienamente garantite e che abbiano ricevuto una istruzione specifica ed adeguata o una formazione professionale nel settore d'attività corrispondente.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-3-9