Convenzione 137›Parte VI
Art. 14
In vigore dal 14 mag 1981
.
1. Qualora la Conferenza adottasse una nuova convenzione di
revisione totale o parziale della presente Convenzione, e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica della nuova Convenzione di revisione da parte di
uno Stato membro comporterebbe di pieno diritto, nonostante l' sopracitato, l'immediata denunzia della presente Convenzione, con riserva che la nuova Convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della nuova
Convenzione di revisione, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente Convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella
sua forma e contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la Convenzione di revisione.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-14-7