Convenzione 137›Parte VI
Art. 10
In vigore dal 14 mag 1981
.
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione
potrà denunziarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data dell'entrata in vigore iniziale della Convenzione, con atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denunzia avrà effetto solo un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione,
e che entro un anno dallo scadere del periodo di dieci anni indicato al paragrafo precedente, non si sia avvalso della facoltà di denunzia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un altro decennio e, successivamente, potrà denunziare la presente Convenzione alo scadere di ogni decennio, nelle condizioni previste dal presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-10-8