Convenzione 137›Parte VI
Art. 7
In vigore dal 14 mag 1981
.
Nella misura in cui tali norme non verranno applicate mediante contratti collettivi, sentenze arbitrali o in qualsiasi altro modo conforme alla prassi nazionale, le disposizioni della presente convenzione devono essere applicate tramite la legislazione nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-7-8