Convenzione 137Parte VI

Art. 7

In vigore dal 14 mag 1981
. Nella misura in cui tali norme non verranno applicate mediante contratti collettivi, sentenze arbitrali o in qualsiasi altro modo conforme alla prassi nazionale, le disposizioni della presente convenzione devono essere applicate tramite la legislazione nazionale.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-7-8

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