Convenzione 137Parte VI

Art. 4

In vigore dal 14 mag 1981
. 1. Gli effettivi dei registri verranno periodicamente rivisti allo scopo di fissarli ad un livello corrispondente alle necessità del porto. 2. Qualora si renderà necessaria una riduzione degli effettivi di un registro, verrà presa ogni misura opportuna per prevenire od attenuare ogni effetto pregiudizievole agli scaricatori di porto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-4-8

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo