Convenzione 137›Parte VI
Art. 4
In vigore dal 14 mag 1981
.
1. Gli effettivi dei registri verranno periodicamente rivisti allo
scopo di fissarli ad un livello corrispondente alle necessità del porto.
2. Qualora si renderà necessaria una riduzione degli effettivi di
un registro, verrà presa ogni misura opportuna per prevenire od attenuare ogni effetto pregiudizievole agli scaricatori di porto.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-4-8