Convenzione 137Parte VI

Art. 2

In vigore dal 14 mag 1981
. 1. Spetta alla politica nazionale sollecitare tutti gli ambienti interessati affinché venga assicurato agli scaricatori, nella misura del possibile, un posto di lavoro stabile o regolare. 2. Si dovrà comunque assicurare agli scaricatori un periodo minimo di lavoro o un reddito minimo, il cui ammontare e natura dipenderanno dalla situazione economica e sociale del paese e del porto interessati.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-2-8

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