Convenzione 137›Parte VI
Art. 2
160 / 205In vigore dal 14 mag 1981
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1. Spetta alla politica nazionale sollecitare tutti gli ambienti
interessati affinché venga assicurato agli scaricatori, nella misura del possibile, un posto di lavoro stabile o regolare.
2. Si dovrà comunque assicurare agli scaricatori un periodo minimo
di lavoro o un reddito minimo, il cui ammontare e natura dipenderanno dalla situazione economica e sociale del paese e del porto interessati.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-2-8