Convenzione 138Parte VI

Art. 1

In vigore dal 14 mag 1981
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE 138 CONVENZIONE SULL'ETÀ MINIMA PER L'ASSUNZIONE ALL'IMPIEGO La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 6 giugno 1973, per la sua cinquantottesima sessione; Avendo deciso di adottare varie proposte relative all'età minima per l'assunzione all'impiego, tema che figura al punto quarto dell'ordine del giorno della sessione; Preso atto dei termini della Convenzione sull'età minima (industria), 1919, della Convenzione sull'età minima (lavoro marittimo) 1920, della Convenzione sull'età minima (agricoltura), 1921, della Convenzione sull'età minima (carbonai e fuochisti), 1921, della Convenzione sull'età minima (lavori non industriali) 1932, della Convenzione (riveduta) sull'età minima (lavoro marittimo), 1936, della Convenzione (riveduta) sull'età minima (industria), 1937, della Convenzione (riveduta), sull'età minima (lavori non industriali), 1937, della Convenzione sull'età minima (pescatori), 1959 e della Convenzione sull'età minima (lavori sotterranei), 1965; Considerato che è giunto il momento di adottare uno strumento generale su tale materia, che dovrebbe sostituire gradualmente gli strumenti già esistenti applicabili a settori economici limitati, in vista dell'abolizione totale del lavoro infantile; Dopo aver deciso che tale strumento prenderà la forma di una Convenzione internazionale; Adotta, oggi, ventisei giugno millenovecentosettantatre, la Convenzione che segue, che sarà denominata Convenzione sull'età minima, 1973: . Ciascun membro per il quale la presente Convenzione è in vigore si impegna a perseguire una politica interna tendente ad assicurare l'abolizione effettiva del lavoro infantile e ad aumentare progressivamente l'età minima per l'assunzione all'impiego o al lavoro ad un livello che permetta agli adolescenti di raggiungere il più completo sviluppo fisico e mentale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-1-9

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