Convenzione 138›Parte VI
Art. 13
In vigore dal 14 mag 1981
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1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente Convenzione potrà denunciarla allo scadere dei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, con un atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia avrà effetto solo un anno dopo la sua registrazione.
2. Ciascun membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, entro un anno dallo scadere del decennio menzionato al precedente paragrafo non si sia avvalso della propria facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, dovrà ritenersi vincolato per altri dieci anni e, successivamente, potrà denunciare la presente Convenzione allo scadere di ogni decennio secondo le condizioni previste dal presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-13-8