Convenzione 138›Parte VI
Art. 17
In vigore dal 14 mag 1981
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1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione che riveda totalmente o parzialmente la presente Convenzione, e salvo che la nuova Convenzione non disponga diversamente:
a) la ratifica della nuova convenzione riveduta da parte di un membro comporterà, di pieno diritto, nonostante l' di cui sopra, l'immediata denuncia della presente Convenzione, con riserva che la nuova Convenzione riveduta sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica dei membri.
2. La presente Convenzione resterà tuttavia in vigore nella sua forma e tenore per quei membri che l'hanno ratificata e che non intendono ratificare la Convenzione riveduta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-17-6