Convenzione 139›Parte VI
Art. 2
In vigore dal 14 mag 1981
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1. Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione dovrà sforzarsi di far sostituire le sostanze e agenti cancerogeni cui i lavoratori fossero esposti durante il loro lavoro con sostanze o agenti non cancerogeni, o con sostanze o agenti meno nocivi; per la scelta delle sostanze o degli agenti sostitutivi, occorrerà tener conto delle loro proprietà cancerogene, tossiche o altro.
2. Il numero dei lavoratori esposti a sostanze o agenti cancerogeni come pure la durata ed il grado di esposizione dovranno essere ridotti al minimo compatibile con la sicurezza.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-2-10