Convenzione 139›Parte VI
Art. 5
In vigore dal 14 mag 1981
.
Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione dovrà prendere le opportune misure affinché i lavoratori beneficine durante e dopo il loro impiego, di visite mediche, esami biologici o altri test o ricerche necessari a valutare la loro esposizione e a controllare il loro stato di salute relativamente ai rischi della loro professione.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-5-10